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Premessa
Va fatta una piccola premessa. Quello delle invalidità è un mondo complicato. Diffida sempre delle voci di corridoio e delle esperienze altrui. Esistono Professionisti per ogni necessità; rivolgiti SEMPRE E SOLO a loro per sciogliere i tuoi dubbi.
Quando fare ricorso?
In tema di invalidità va distinta l’invalidità civile dall’invalidità ordinaria.
Invalidità Civile
L’accertamento si richiede alla Commissione ASL, tramite una domanda inoltrata all’INPS da un Patronato o Associazione abilitata. Una volta convocato a visita, il Cittadino riceve a casa un verbale.
I verbali di Invalidità Civile non recano la scritta ”accettato” o ”respinto”; indicano solo una percentuale di invalidità attribuita dalla Commissione al richiedente.
Ci sono varie percentuali “utili”, a seconda di ciò che si desidera. Dal 46% in poi si ha diritto all’Iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio; dal 67% in poi si ha diritto all’esenzione totale Ticket; dal 74% al 99% si ha diritto all’assegno di invalidità civile; col 100% si ha diritto alla pensione di inabilità civile. Infine, se si è impossibilitati a compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, si ha diritto all’indennità di accompagnamento.
Tutte le prestazioni economiche, tranne l’indennità di accompagnamento, cessano al 67° anno di età; l’indennità di accompagnamento viene invece corrisposta a vita.
Se il verbale riconosce una percentuale di invalidità inferiore a quanto si ritiene giusto, occorrerà contattare un Avvocato per sottoporre il caso alla sua valutazione; sarà lui a fornire tutte le indicazioni utili per contestarlo.
Invalidità ordinaria
Viene riconosciuta, previa domanda all’INPS, a chi abbia determinati requisiti contributivi.
A differenza della Invalidità Civile, non viene corrisposta in cifra fissa ma dipende dall’entità dei Contributi versati nella propria storia lavorativa.
E’ quindi una prestazione riservata a lavoratori ed ex lavoratori.
Qui non ci sono percentuali di invalidità ma viene dichiarata una frazione numerica: l’assegno di invalidità ordinaria spetterà al richiedente invalido in misura superiore a 2/3, fino alla totale inabilità. In quest’ultimo caso la prestazione si chiamerà pensione di inabilità ordinaria.
Anche in questo caso, se si ritiene che la valutazione dell’INPS sia errata sarà necessario rivolgersi ad un avvocato esperto della materia, per la relativa contestazione.
Nota
Esistono termini ben precisi e modalità specifiche per eseguire una qualunque attività per la tutela dei tuoi diritti. Quindi, appena ti arriva una qualunque comunicazione inerente la tua domanda rivolgiti subito al Professionista prescelto.