INDICE
Cos’è?
L’indennità di disoccupazione agricola è un sostegno economico per i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.
Chi ha diritto?
- • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- • piccoli coloni;
- • compartecipanti familiari;
- • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
NON hanno diritto
- • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
- • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
- • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
- • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Requisiti
- • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Madri o padri lavoratori
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.
Dimissioni per giusta causa
L’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:
- • mancato pagamento della retribuzione;
- • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
A eccezione del caso in cui la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (nonché diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 codice procedura civile, sentenze od ogni altro documento idoneo), da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro. Lo stesso, inoltre, deve impegnarsi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Invio e scadenza
L’invio delle domande possono già essere presentate dal 31 gennaio 2023, e il termine sarà fissato al 31 marzo 2023.
Documenti necessari
- • documento di riconoscimento lavoratore;
- • codice fiscale o tessera sanitaria;
- • carta d’identità per eventuale coniuge a carico;
- • tessere sanitarie degli eventuali figli minori a carico;
- • Codice IBAN richiedente o cointestato;
- • Numero di cellulare.
Quando pagano?
Non appena elaborate e verificate, saranno accolte e invieranno i pagamenti a partire da giugno al 30 settembre 2023.
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