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Novità
Cari genitori, ancora novità da parte dell’INPS! La legge di Bilancio 2024 ha introdotto una novità importante per il congedo parentale: un mese in più di indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per ogni genitore, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Ecco i dettagli
- L’indennità è riconosciuta a entrambi i genitori, per un totale di due mesi in più (uno per genitore).
- Può essere fruita in modo ripartito tra i genitori o da uno solo di essi.
- È cumulabile con gli altri periodi di congedo parentale indennizzati al 30% e con i due mesi non indennizzati.
- Non è necessario che il congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31 dicembre 2023 per avere diritto all’indennità.
- L’indennità è riconosciuta anche in caso di adozione o affidamento.
Alcuni esempi:
- Un genitore che ha un figlio nato il 1° gennaio 2023 può fruire di un mese di congedo parentale al 60% (80% nel 2024) dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.
- Una coppia con un figlio nato il 1° gennaio 2024 può fruire di un mese di congedo parentale al 60% (80% nel 2024) ciascuno, per un totale di due mesi.
Come presentare la domanda?
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in modalità telematica attraverso il portale INPS, il Contact center integrato o gli Istituti di Patronato.
Come esporre i dati
I datori di lavoro devono utilizzare i nuovi codici evento nel flusso UniEmens “PG2” e “PG3” per denunciare i periodi di congedo parentale indennizzati al 60% (80% nel 2024).
Istruzioni fiscali
L’indennità di congedo parentale è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
Istruzioni contabili
Sono stati istituiti nuovi conti per la rilevazione dell’onere per l’indennità di congedo parentale.