INDICE
Introduzione
Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha firmato il decreto che disciplina le nuove modalità di rateizzazione dei debiti con l’agente della riscossione, applicabili alle richieste presentate dal 1° gennaio 2025. Il provvedimento attua la riforma della riscossione (Dlgs 110/2024), stabilendo i criteri per riconoscere lo stato di difficoltà del debitore e determinando il numero massimo di rate concessibili, in base ai parametri previsti. Il decreto fornisce anche le modalità per documentare tali parametri, che variano a seconda delle specifiche situazioni.
Durata dei Piani
La riforma introduce un allungamento progressivo della durata massima dei piani di rientro. In particolare, per i debitori con somme non superiori a 120.000 euro che attestano lo stato di difficoltà senza fornire documentazione aggiuntiva, le durate massime dei piani di rientro sono stabilite come segue:
- 84 rate mensili per le domande presentate nel 2025 e 2026;
- 96 rate mensili per le domande presentate nel 2027 e 2028;
- 108 rate mensili per le domande presentate dal 1° gennaio 2029.
Se il debitore fornisce prove documentali dello stato di difficoltà, la durata del piano di rientro può essere estesa ulteriormente. Per i debitori con un debito superiore a 120.000 euro, la durata massima del piano può arrivare fino a 120 rate mensili. Per somme fino a 120.000 euro, invece, la durata del piano varia in base all’anno di presentazione della domanda:
- Da 85 a 120 rate per le domande presentate nel 2025 e 2026;
- Da 97 a 120 rate per le domande presentate nel 2027 e 2028;
- Da 109 a 120 rate per le domande presentate dal 1° gennaio 2029.
Parametri
Il decreto definisce anche i parametri per determinare lo stato di difficoltà del debitore, in linea con le modifiche all’articolo 19 del DPR 602/1973. Per le persone fisiche e le imprese individuali in forma semplificata, lo stato di difficoltà si verifica quando il rapporto tra il debito e l’ISEE mensile, moltiplicato per un coefficiente variabile in base all’importo dell’ISEE, è superiore a 1. Per altri soggetti, invece, lo stato di difficoltà è comprovato se l’indice di liquidità (rapporto tra liquidità disponibile e totale passività) è inferiore a 1.
Situazioni specifiche
Il decreto prevede anche delle modalità specifiche per determinare lo stato di difficoltà in situazioni particolari. In particolare, se l’unica unità immobiliare utilizzata come abitazione, studio o attività d’impresa diventa inagibile a causa di eventi eccezionali (come calamità naturali), lo stato di difficoltà è considerato automaticamente sussistente.
Inoltre, il decreto prevede disposizioni specifiche per le pubbliche amministrazioni e i condomini. Nel caso delle pubbliche amministrazioni, lo stato di difficoltà viene attestato attraverso una dichiarazione del legale rappresentante o dell’organo amministrativo che confermi l’incapacità di far fronte ai debiti. In tale caso, l’agente della riscossione concede sempre un piano di rientro di 120 rate mensili, salvo diversa richiesta dell’ente.
Con queste nuove disposizioni, la riforma mira a garantire una gestione più equa e sostenibile dei debiti fiscali, tenendo conto delle difficoltà economiche dei contribuenti e adattando le modalità di pagamento alle diverse situazioni finanziarie.
Scritto da: Francesco Cazzolla